Blocco del mercato e costo del lavoro, la FIGC cambia regola: calciomercato possibile con riserve di utili in bilancio

Il Consiglio Federale della FIGC ha deliberato di approvare le modifiche al Manuale applicativo della Regola del Pareggio di Bilancio e le modifiche al Titolo VI delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali).

La norma riguarda il “costo del lavoro allargato”, cioè il rapporto tra i ricavi (compresi i proventi netti del compravendita di calciatori) e le spese della prima squadra (stipendi, ammortamenti dei cartellini, commissioni degli agenti). I club che superano la soglia del 70% (dal prossimo controllo, si era partiti dall’80%) non possono operare liberamente sul mercato ed hanno l’obbligo del saldo zero tra acquisti e cessioni. Dalla prossima stagione niente blocco se ci sono riserve di utili.

Le società devono depositare, entro il 31 maggio e il 30 novembre, il prospetto contenente l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R), nonché la documentazione necessaria ai fini della copertura della eventuale eccedenza di costo secondo le modalità previste dal successivo art. 90, commi 5, 5 bis e 5 ter. Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC: a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci: i) Costi per il personale, riferiti ai soli calciatori professionisti, con esclusione dei calciatori professionisti Under 23 elegibili per le Nazionali italiane, e al solo allenatore responsabile della prima squadra, compresi gli allenatori che abbiano precedentemente ricoperto tale incarico. Per “calciatori professionisti Under 23” si intendono quelli che, al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva in corso al momento in cui viene calcolato l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, non hanno ancora compiuto il 23° anno di età; ii) Ammortamenti e Svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, con esclusione degli ammortamenti relativi ai calciatori professionisti Under 23, come sopra definiti, elegibili per le Nazionali italiane. Qualora il criterio di ammortamento adottato sia a quote decrescenti, è consentito determinare tale voce utilizzando il criterio di ammortamento a quote costanti; iii) Costi per agenti sportivi, se non già direttamente imputati ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) Contributi in conto esercizio; iii) Proventi da sponsorizzazioni; iv) Proventi pubblicitari; v) Proventi commerciali e royalties; vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi; vii) Proventi da enti assicurativi relativi ad indennizzi per infortuni calciatori, correlati ai costi per il personale di cui alla precedente lettera a), punto i); viii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; ix) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative minusvalenze; x) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v), vi) e vii), sono calcolati: a) con riferimento all’indicatore depositato entro il 31 maggio, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo e della differenza tra le risultanze dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo di detto esercizio; b) con riferimento all’indicatore depositato entro il 30 novembre, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre e della differenza tra le risultanze dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre di detto esercizio. 3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti viii), ix) e x), sono dati dal valore medio degli ultimi trentasei mesi, calcolato: a) con riferimento all’indicatore depositato entro il 31 maggio, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo, delle risultanze degli ultimi due bilanci d’esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz’ultimo bilancio d’esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo di detto esercizio; b) con riferimento all’indicatore depositato entro il 30 novembre, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre, delle risultanze degli ultimi due bilanci d’esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz’ultimo bilancio d’esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre di detto esercizio. 4. Qualora le società non dispongano dei dati contabili che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti viii), ix) e x), secondo le modalità previste al comma 3, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi. I. Regola del Pareggio di Bilancio 1. Le società devono dimostrare, entro il 30 novembre, di raggiungere il Pareggio di Bilancio attraverso la determinazione di ricavi e costi cosiddetti rilevanti a partire dal bilancio di esercizio approvato al 30 giugno precedente, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva. 2. Le società devono dimostrare, entro il 31 maggio, di raggiungere il Pareggio di Bilancio attraverso la determinazione di ricavi e costi cosiddetti rilevanti a partire dal bilancio di esercizio approvato al 31 dicembre precedente, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. 3. In caso di mancata approvazione del bilancio d’esercizio entro i termini di cui ai commi 1 e 2, i ricavi e costi cosiddetti rilevanti saranno determinati sulle risultanze del progetto di bilancio di cui alla precedente lett. A), paragrafo I, comma 2. 4. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono calcolare la Regola del Pareggio di Bilancio secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8. 5. Le regole applicative sul Pareggio di Bilancio e il relativo sistema sanzionatorio sono dettagliate con apposito Comunicato Ufficiale.

1. In caso di mancato rispetto della Regola del Pareggio di Bilancio di cui al par. VI), punto 2, lett. a),
la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società
sportive professionistiche istituita si sensi dell’art. 13 bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
(di seguito la “Commissione”), comunica alla Segreteria Generale della FIGC l’esito delle verifiche e
l’eccedenza di costo da ripianare. Il Segretario Generale della FIGC, all’esito delle verifiche effettuate
dalla Commissione, dispone:
a) per le società il cui bilancio coincide con la stagione sportiva, la non ammissione ad operazioni di
tesseramento dei calciatori per la sessione invernale e per la successiva sessione estiva, i cui termini
sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuovo tesseramento, la Lega Calcio Serie A
riscontri l’integrale copertura dei relativi impegni economico finanziari, attraverso il saldo positivo
derivante da (i) operazioni di cessione dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (ii)
operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iii) operazioni di
rinuncia agli emolumenti dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iv) operazioni di
risoluzione contrattuale dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione
del saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario complessivo, anche della differenza tra
il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile ancora maturabile, dei calciatori
ceduti o con i quali sia intervenuta rinuncia agli emolumenti o risoluzione contrattuale e il costo
contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile dei nuovi calciatori tesserati. Il costo contrattuale,
comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, ad eccezione dei calciatori
professionisti in scadenza di contratto entro la stagione sportiva successiva, già tesserati alla data
prevista dall’art. 85, lett. B), par. II, commi 1 o 2 delle NOIF alla quale è stato riscontrato il
mancato rispetto della Regola del Pareggio di Bilancio che ha determinato il provvedimento di
non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori, non potrà essere oggetto di
rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della
FIGC, su segnalazione della Commissione;
b) per le società il cui bilancio coincide con l’anno solare, la non ammissione ad operazioni di
tesseramento dei calciatori per la sessione estiva e per la successiva sessione invernale, i cui termini
sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuovo tesseramento, Lega Calcio Serie A
riscontri l’integrale copertura dei relativi impegni economico finanziari, attraverso il saldo positivo
derivante da (i) operazioni di cessione dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (ii)
operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iii) operazioni di
rinuncia agli emolumenti dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iv) operazioni di
risoluzione contrattuale dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione
del saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario complessivo, anche della differenza tra
il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile ancora maturabile, dei calciatori
ceduti o con i quali sia intervenuta rinuncia agli emolumenti o risoluzione contrattuale e il costo
contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile dei nuovi calciatori tesserati. Il costo contrattuale,
comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, ad eccezione dei calciatori
professionisti in scadenza di contratto entro la stagione sportiva successiva, già tesserati alla data
prevista dall’art. 85, lett. B), par. II, commi 1 o 2 delle NOIF alla quale è stato riscontrato il
mancato rispetto della Regola del Pareggio di Bilancio che ha determinato il provvedimento di
non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori, non potrà essere oggetto di
rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della
FIGC, su segnalazione della Commissione.