Serie D, accordo Messina-Procura Federale: ammenda, ma nessuna penalizzazione

Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare della Figc, ha inflitto una ammenda di 10mila euro all’Acr Messina, società attualmente in liquidazione giudiziale.

Decisione/0097/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0083/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

Carlo Sica – Presidente

ha pronunciato, nell’udienza fissata il 20 novembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11033/1057pf24-

25/GC/gb depositato il 24 ottobre 2025 nei confronti della società ACR Messina Srl, in liquidazione giudiziale, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 11033/1057pf24-25/GC/gb depositato il 24 ottobre 2025 nei

confronti della società ACR Messina Srl, in liquidazione giudiziale, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai

sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del C.G.S, e per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 32, comma 5 bis, del C.G.S., che pone gli

obblighi in esame a carico delle società in modo diretto, in relazione alle violazioni poste in essere dai propri dirigenti.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società ACR

Messina Srl, in liquidazione giudiziale, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale e

l’Avv. Luis Vizzino, ritenuto in rappresentanza della società ACR Messina Srl, in liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 127,

comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara

efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società ACR Messina Srl, in

liquidazione giudiziale, la sanzione di euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato

efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 novembre 2025.

I RELATORI

Francesca Paola Rinaldi

Luca Voglino

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO