Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare della Figc, ha inflitto una ammenda di 10mila euro all’Acr Messina, società attualmente in liquidazione giudiziale.
Decisione/0097/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0083/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
Carlo Sica – Presidente
ha pronunciato, nell’udienza fissata il 20 novembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11033/1057pf24-
25/GC/gb depositato il 24 ottobre 2025 nei confronti della società ACR Messina Srl, in liquidazione giudiziale, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 11033/1057pf24-25/GC/gb depositato il 24 ottobre 2025 nei
confronti della società ACR Messina Srl, in liquidazione giudiziale, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai
sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del C.G.S, e per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 32, comma 5 bis, del C.G.S., che pone gli
obblighi in esame a carico delle società in modo diretto, in relazione alle violazioni poste in essere dai propri dirigenti.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società ACR
Messina Srl, in liquidazione giudiziale, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale e
l’Avv. Luis Vizzino, ritenuto in rappresentanza della società ACR Messina Srl, in liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 127,
comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara
efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società ACR Messina Srl, in
liquidazione giudiziale, la sanzione di euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato
efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 novembre 2025.
I RELATORI
Francesca Paola Rinaldi
Luca Voglino
IL PRESIDENTE
Carlo Sica
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
