Lotta alla pirateria, stretta sul pezzotto: prevista reclusione fino ad un anno

Sono stati approvati due emendamenti di FI e Fdi contro la pirateria tv anche per gli eventi sportivi: anche i fornitori di servizi Vpn e Dns rientreranno tra i soggetti cui l’AgCom può ordinare di disabilitare l’accesso ai contenuti diffusi abusivamente; inoltre si obbligano i prestatori di servizi di accesso alla rete di segnalare immediatamente le “condotte penalmente rilevanti” all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, pena “la reclusione fino ad un anno”. Il testo, chiuso dalla commissioni Bilancio e Finanze, relativo al decreto Omnibus è stato discusso nell’Aula del Senato, con le relazioni dei senatori Giorgio Salvitti (FdI) e Claudio Lotito (FI).

(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente)
1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 1, la parola: « univocamente » è sostituita dalla seguente: « prevalentemente »;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete » sono inserite le seguenti: « nonché i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati »;
3) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: « destinatario del provvedimento » sono aggiunte le seguenti: « garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all’accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta »;
4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « ai prestatori di servizi di accesso alla rete, » sono inserite le seguenti: « compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati, »;
5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: « provvedono comunque » sono inserite le seguenti: « , entro il medesimo termine massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione, »;
6) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5bis. I prestatori di servizi di assegnazione di indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a generic Top Level Domain (gTLD) provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco e che non risultino utilizzati per finalità illecite »;
7) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
« 7-bis. L’Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l’esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito. L’Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, di cui all’articolo 6, comma 2 »;
b) all’articolo 6, comma 2, dopo le parole: « destinatari dei provvedimenti di disabilitazione » sono inserite le seguenti: « di cui al medesimo articolo 2, comma 5 ».
Articolo 6-ter.
(Introduzione dell’articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633)
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nel titolo III, capo III, sezione II, dopo l’articolo 174-quinquies è aggiunto il seguente:
« Art. 174-sexies. – 1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l’identificazione dell’indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell’articolo 615-ter o dell’articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l’Autorità medesima ai fini dell’esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell’Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all’Autorità il nome, l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l’Autorità medesima ai fini dell’esecuzione della presente legge.
3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ».