Il Decreto Omnibus prevede nuove disposizioni in materia di fiscalità dello sport. È stato prorogato il credito d’imposta sponsorizzazioni sportive fino al 15 novembre 2024 e viene prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per taluni corsi sportivi.
Tra le novità fiscali introdotte del c.d. Decreto Omnibus (DL 113/2024), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2024, gli artt. 4 e 5 contengono disposizioni che prorogano il credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche e che modificano l’IVA applicabile ai corsi di attività sportiva ed alle cessioni di cavalli.
IVA al 5% per l’erogazione di corsi di attività sportiva
Il primo intervento normativo in materia di IVA riguarda erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall’IVA.
Tali corsi di attività sportiva, sono soggette ad aliquota d’imposta del 5% dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del nuovo decreto).
Art. 4
Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e
societa' sportive professionistiche e di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le
disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati
dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15
novembre 2024. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la
spesa di 7milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite di
spesa. Ai relativi oneri, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024,
si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del
bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo
per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del
primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve
essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a
leghe e societa' sportive professionistiche e societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo
85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti
in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di
euro. Qualora l'investimento sia rivolto a leghe e societa' sportive
professionistiche e societa' ed associazioni sportive
dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio
2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non
trova applicazione. Le societa' sportive professionistiche e societa'
ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente
disposizione, certificano di svolgere attivita' sportiva giovanile.
3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto
alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i
beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante
calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale
per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono
esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli
investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni,
nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla
legge 16 dicembre 1991, n. 398.
4. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello
sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si applica, nei
limiti di compatibilita', il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 dicembre 2020, n. 196 concernente "Regolamento recante
modalita' per la concessione di un contributo, sotto forma di credito
di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e
societa' sportive professionistiche e di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche". Sul sito web del Dipartimento per lo
sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' pubblicato con
efficacia di pubblicita' notizia apposito avviso di fissazione dei
termini per la presentazione delle domande secondo quanto gia'
previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.
6. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1
costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicita', volta
alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto
erogante mediante una specifica attivita' della controparte.
L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
7. Il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei
ministri trasmette mensilmente, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
informazioni relative ai contributi riconosciuti, sotto forma di
crediti d'imposta, in attuazione del comma 1, al fine di consentire
la verifica dell'andamento della spesa complessiva.
Art. 5
Modifiche alla disciplina in materia di IVA
1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
numero: «1-septies) erogazione di corsi di attivita' sportiva
invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali
riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti,
anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o
nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti
dall'imposta sul valore aggiunto.».
2. Fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma
15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la disposizione
di cui al comma 1 si applica sempreche' le prestazioni non rientrino
tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tenendo conto anche di
quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
3. Le prestazioni di cui al comma 1 rese prima della data di
entrata in vigore del presente decreto si intendono comprese tra le
prestazioni esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra
quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tenendo conto anche di
quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del
2002. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al fine di sostenere la filiera equina, alla Tabella A, parte
II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
dopo il numero 1-septies), e' aggiunto il seguente: «1-octies)
cavalli vivi destinati a finalita' diverse da quelle alimentari per
cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita.».
5. Al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni
di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze.