Decreto Omnibus, fiscalità dello sport: prorogato il credito d’imposta sponsorizzazioni sportive

Il Decreto Omnibus prevede nuove disposizioni in materia di fiscalità dello sport. È stato prorogato il credito d’imposta sponsorizzazioni sportive fino al 15 novembre 2024 e viene prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per taluni corsi sportivi.

Tra le novità fiscali introdotte del c.d. Decreto Omnibus (DL 113/2024), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2024, gli artt. 4 e 5 contengono disposizioni che prorogano il credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche e che modificano l’IVA applicabile ai corsi di attività sportiva ed alle cessioni di cavalli.

IVA al 5% per l’erogazione di corsi di attività sportiva

Il primo intervento normativo in materia di IVA riguarda erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall’IVA.

Tali corsi di attività sportiva, sono soggette ad aliquota d’imposta del 5% dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del nuovo decreto).

Art. 4 
 
Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e
societa' sportive professionistiche  e  di  societa'  e  associazioni
                      sportive dilettantistiche 
 
  1. Al fine di sostenere gli  operatori  del  settore  sportivo,  le
disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, si applicano anche agli investimenti pubblicitari  effettuati
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  fino  al  15
novembre 2024. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata  la
spesa di 7milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite  di
spesa. Ai relativi oneri, pari a 7 milioni di euro per  l'anno  2024,
si  provvede  mediante  corrispondente  versamento  all'entrata   del
bilancio dello Stato da parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri a valere sulle risorse affluite sul  suo  bilancio  autonomo
per effetto dell'articolo 10, comma 3, del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in  termini
di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione  del
primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  2. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie  deve
essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a
leghe  e  societa'   sportive   professionistiche   e   societa'   ed
associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo
85, comma 1, lettere a) e b),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti
in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di
euro. Qualora l'investimento sia rivolto a leghe e societa'  sportive
professionistiche    e    societa'    ed    associazioni     sportive
dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal  1°  gennaio
2023, il requisito di cui al primo periodo  relativo  ai  ricavi  non
trova applicazione. Le societa' sportive professionistiche e societa'
ed associazioni sportive  dilettantistiche,  oggetto  della  presente
disposizione, certificano di svolgere attivita' sportiva giovanile. 
  3. Nel caso di insufficienza  delle  risorse  disponibili  rispetto
alle  richieste  ammesse,  si  procede  alla   ripartizione   tra   i
beneficiari in misura proporzionale al  credito  d'imposta  spettante
calcolato ai sensi del presente articolo, con un  limite  individuale
per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono
esclusi  dalla  disposizione  di  cui  al   presente   articolo   gli
investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le  sponsorizzazioni,
nei confronti di soggetti che aderiscono  al  regime  previsto  dalla
legge 16 dicembre 1991, n. 398. 
  4.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, previa istanza  diretta  al  Dipartimento  dello
sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Si  applica,  nei
limiti di compatibilita', il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 dicembre 2020, n. 196  concernente  "Regolamento  recante
modalita' per la concessione di un contributo, sotto forma di credito
di imposta, sugli investimenti pubblicitari  in  favore  di  leghe  e
societa' sportive professionistiche  e  di  societa'  e  associazioni
sportive dilettantistiche". Sul sito  web  del  Dipartimento  per  lo
sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' pubblicato  con
efficacia di pubblicita' notizia apposito avviso  di  fissazione  dei
termini per  la  presentazione  delle  domande  secondo  quanto  gia'
previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196. 
  5. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
  6. Il corrispettivo sostenuto per  le  spese  di  cui  al  comma  1
costituisce, per il soggetto erogante, spesa  di  pubblicita',  volta
alla promozione dell'immagine, dei prodotti o  servizi  del  soggetto
erogante  mediante  una  specifica   attivita'   della   controparte.
L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati  con
versamento bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi  di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241. 
  7. Il Dipartimento dello sport della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri trasmette mensilmente, al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le
informazioni relative ai  contributi  riconosciuti,  sotto  forma  di
crediti d'imposta, in attuazione del comma 1, al fine  di  consentire
la verifica dell'andamento della spesa complessiva. 

Art. 5 
 
             Modifiche alla disciplina in materia di IVA 
 
  1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
numero:  «1-septies)  erogazione  di  corsi  di  attivita'   sportiva
invernale, come individuata  dalle  Federazioni  di  sport  invernali
riconosciute dal Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano,  impartiti,
anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali  o
nazionali,  nella  misura  in  cui  tali  corsi  non   siano   esenti
dall'imposta sul valore aggiunto.». 
  2. Fino alla data di  entrata  in  vigore  dell'articolo  5,  comma
15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la  disposizione
di cui al comma 1 si applica sempreche' le prestazioni non  rientrino
tra quelle di cui all'articolo  4,  quarto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tenendo conto  anche  di
quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della  legge  27  dicembre
2002, n. 289. 
  3. Le prestazioni di cui al  comma  1  rese  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto si intendono comprese  tra  le
prestazioni esenti ovvero, qualora ne ricorrano  le  condizioni,  tra
quelle  di  cui  all'articolo  4,  quarto  comma,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tenendo conto  anche  di
quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della  legge  n.  289  del
2002. Sono fatti salvi  i  comportamenti  dei  contribuenti  adottati
prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Al fine di sostenere la filiera equina, alla  Tabella  A,  parte
II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del  1972,
dopo il  numero  1-septies),  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-octies)
cavalli vivi destinati a finalita' diverse da quelle  alimentari  per
cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita.». 
  5. Al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni
di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze.