Sono state pubblicate dalla FIGC le motivazioni della sentenza del processo sulle plusvalenze fittizie. Il 20 gennaio la Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello, accogliendo in parte il ricorso della Procura Federale sulla revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio scorso, ha sanzionato la Juventus con 15 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e con una serie di inibizioni per 11 dirigenti bianconeri (30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio). La Corte ha confermato il proscioglimento per gli altri 8 club coinvolti (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara) e i rispettivi amministratori e dirigenti.
Nelle 36 pagine pubblicate si legge: “Quanto alla sanzione, essa deve tenere conto della particolare gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione che il quadro probatorio emerso è in grado di dimostrare. Deve parimenti tenere conto della stessa intensità e diffusione di consapevolezza di una situazione che nei colloqui tra i dirigenti della FC Juventus S.p.A. viene definita come “brutta” e persino da paragonare a calciopoli: “io sono convinto che se noi uhm … facciamo questa roba qua […] perché la situazione è veramente complicata. Io in 15 anni …, ti faccio solo un paragone. Calciopoli” (intercettazione ambientale tra Stefano Bertola e Federico Cherubini del 22 luglio 2021 in file 663239 trasmesso dalla Procura della Repubblica di Torino).
Con atto di deferimento prot. 7506/233pf21-22/GC/GR/blp del giorno 1.4.2022, la Procura federale deferiva al Tribunale federale nazionale:
1. Il Sig. Fabio Paratici, Chief Football Officer della società FC Juventus Spa nelle stagioni sportive dalla 2018/2019 alla
2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali
nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia
Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i
relativi accordi di cessione: in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Elia Petrelli al prezzo di € 8.000.000; in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Manolo Portanova al prezzo di € 10.000.000; in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Nicolò
Rovella al prezzo di € 18.000.000; in data 11 gennaio 2021 trasferimento di Kevin Monzialo al prezzo di € 2.500.000; in
data 21 gennaio 2021 trasferimento di Christopher Lungoyi al prezzo di € 2.500.000; in data 27 gennaio 2021 trasferimento
di Franco Daryl Tongya Heubang al prezzo di € 8.000.000; in data 27 gennaio 2021 trasferimento di Marley Ake’ al prezzo
di € 8.000.000; in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Giulio Parodi al prezzo di € 1.320.000; in data 15 gennaio 2021
trasferimento di Davide De Marino al prezzo di € 1.500.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Mamadou Kaly Sene
al prezzo di € 4.000.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Albian Hajdari al prezzo di € 4.380.000; in data 14 luglio
2020 trasferimento di Felix Victor Anlong Nzouango Bikien al prezzo di € 1.900.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento
di Eric Lanini al prezzo di € 2.385.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Alessandro Minelli al prezzo di €
2.910.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Edoardo Masciangelo al prezzo di € 2.336.000; in data 24 gennaio 2020
trasferimento di Matteo Luigi Brunori al prezzo di € 2.850.000; in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento
di Leonardo Loria al prezzo di € 2.500.000; in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Stefano Gori al
prezzo di € 3.200.000; in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Emil Audero al prezzo di € 20.000.000; in data 29 gennaio
2019 trasferimento di Daouda Peeters al prezzo di € 4.000.000; in data 31 luglio 2019 trasferimento di Erasmo Mulé al
prezzo di € 3.500.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Nicolò Francofonte al prezzo di € 1.700.000; in data 29
gennaio 2020 trasferimento di Erik Gerbi al prezzo di € 1.300.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Stoppa
al prezzo di € 1.000.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Giacomo Vrioni al prezzo di € 4.000.000; in data 30
giugno 2019 trasferimento di Andrea Adamoli al prezzo di € 500.000; in data 13 luglio 2019 trasferimento di Leonardo
Mancuso al prezzo di € 4.500.000; in data 30 giugno 2019 trasferimento di Marco Olivieri al prezzo di € 2.400.000; in data
24 gennaio 2020 trasferimento di Matheus Pereira Da Silva al prezzo di € 8.000.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento
di Alejandro José Marques Mendez al prezzo di € 8.200.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Pablo Moreno Taboada
al prezzo di € 10.000.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Felix Alexandre Andrade Sanches Correia al prezzo di €
10.508.800; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere
le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;
2. Il Sig. Federico Cherubini, Head of Football Teams & T.A. della società FC Juventus Spa nelle stagioni sportive 2019/2020
e 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme
federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1 del Codice di
Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di
tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 11 settembre 2020 trasferimento di Tommaso Barbieri al prezzo di €
1.400.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Rafael Alexandre Bandeira Da Fonseca al prezzo di € 1.500.000; in data
11 settembre 2020 trasferimento di Francesco Lamanna al prezzo di € 900.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al
reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di
Amministrazione della Società;
3. Il Sig. Andrea Agnelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per
la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.
4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per
aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019,
31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della
società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore
superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800,
condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio
Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;
4. Il Sig. Pavel Nedved, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione
dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e
dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver
approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le
situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono
contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al
massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte
finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto
superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver
posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative
della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni
agli stessi;