Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, chiamato a decidere il merito alla sfida non disputata tra Udinese e Salernitana del 21 dicembre 2021, ha assegnato la sconfitta a tavolino per 3-0 alla Salernitana e inflitto un punto di penalizzazione ai granata, ovvero le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara. Il 24 dicembre il legale della Salernitana aveva presentato ricorso per il riconoscimento della causa di forza maggiore. La sfida non venne disputata a causa dell’alto numero di positivi al Coronavirus all’interno del club campano, per il quale l’ASL aveva disposto la quarantena.
Nel comunicato ufficiale si legge che, secondo quanto spiega il Giudice Sportivo, “Non risulta che la società reclamante (Salernitana) nel motivare la sua decisione abbia messo in opera, fin dal momento della scelta iniziale delle modalità di trasferimento, tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in “bolla” e in sicurezza del gruppo squadra, isolate le accertate positività, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie generali e specifiche per il settore. E questo, tenendo conto dei tempi e delle modalità delle scelte operative e delle molteplici interlocuzioni avute, nelle more, con l’Azienda sanitaria di pertinenza prima dell’interdizione finale della trasferta”. “In base ai princìpi generali la reclamante – sottolinea non può trarre beneficio esimente, ai fini ‘sportivi’, dal provvedimento interdittivo dell’Azienda sanitaria (factum principis), la cui genesi non l’ha vista porsi come soggetto del tutto neutrale destinato a subire solo gli effetti del suo sopravvenire, con la conseguenza ultima che deve sottostare alle sanzioni previste dal medesimo ordinamento sportivo”.