Ufficiale, cessione Salernitana: Lotito ricorre al Trust. A rischio l’iscrizione in Serie A

La U.S. Salernitana 1919 ha comunicato che in adempimento alle prescrizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Omnia Service S.r.l. e la Morgenstern S.r.l. dichiarano di aver trasferito le loro rispettive partecipazioni pari complessivamente all’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. al trust Salernitana 2021 finalizzato alla vendita delle suddette partecipazioni. Nominato quale nuovo Amministratore Unico della U.S. Salernitana 1919 il Generale Ugo Marchetti. Tutti gli atti sono stati trasmessi alla FIGC. Omnia Service e Morgenstern e le famiglie Lotito e Mezzaroma ringraziano il dott. Luciano Corradi per il lavoro svolto e rivolgono un affettuoso saluto e un caloroso ringraziamento a tutti i tifosi della Salernitana, alla città di Salerno e alle autorità e istituzioni salernitane per questi bellissimi anni trascorsi insieme ricchi di successi, gioie e soddisfazioni.

Sinora la società Unione Sportiva Salernitana 1919 è stata controllata indirettamente da Claudio Lotito, già presidente della Lazio. Le Norme organizzative interne (NOIF) della FIGC (che ora dovrà decidere sul trust) vietano le multiproprietà per i club professionistici. La proprietà della Salernitana era divisa in due: il 50% è in mano alla società Morgenstern, a sua volta al 100% posseduta dalla Memini, il cui azionariato risultava suddiviso tra il cognato di Lotito, Marco Mezzaroma (55%), la sorella e moglie di Lotito, Cristina Mezzaroma (40%) e il padre, Gianni Mezzaroma (5%). L’altro 50% del club apparteneva alla Omnia Service, il cui socio unico al 100% risultava essere Enrico Lotito, figlio di Claudio. Per le NOIF, Lotito avrebbe dovuto vendere la Salernitana o la Lazio entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni vietate dalle norme che regolano le partecipazioni societarie.

Il trust è un istituto, mutuato dal diritto anglosassone, che può essere costituito in vari modi per gestire patrimoni o aziende. In sostanza, i beni oggetto dell’accordo vengono giuridicamente separati dal loro proprietario (il soggetto che istituisce il trust) e intestati a un altro soggetto (trustee) che fa da amministratore degli stessi secondo le “regole” del trust fissate dal settlor.

Norme organizzative interne della F.I.G.C. 

Art. 16 bis
Partecipazioni societarie
1. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o
associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono
riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero
un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari
vincoli contrattuali.
3. L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito e comporta su deferimento della
Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. L’avvio
del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contributi federali, da revocarsi in caso
di pronuncia definitiva, favorevole alle società. Permanendo l’inosservanza del divieto di cui al
comma 1 alla scadenza del termine, annualmente fissato, per la presentazione della domanda di
iscrizione al campionato, le società oggetto di controllo non sono ammesse al Campionato di
competenza e decadono dai contributi federali.
4. Non si dà luogo alle sanzioni di cui al comma 3, qualora il controllo derivi da successione
mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei
soggetti interessati. Qualora sopravvengano, per i suddetti motivi, situazioni tali da determinare in
capo al medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima
categoria, i soggetti interessati dovranno darne immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine
entro i 30 giorni successivi.