La Salernitana torna in Serie A. Lotito costretto a vendere

La Salernitana torna in Serie A dopo 23 anni, grazie alla diciannovesima vittoria stagionale ottenuta battendo 3 a 0 il Pescara all’ultima giornata. La squadra allenata da Fabrizio Castori si è piazzata al secondo posto del campionato di Serie B 2020/2021. I granata, che hanno chiuso il torneo a 69 punti, hanno concluso la stagione al secondo posto, alle spalle dell’Empoli (primo a 73 punti). A giocarsi la terza promozione ai play-off ci saranno: Monza (64 punti), Lecce (62), Venezia (59), Cittadella (57), Brescia (56) e Chievo (56). La società Unione Sportiva Salernitana 1919 è al momento controllata indirettamente da Claudio Lotito, già presidente della Lazio. Le Norme organizzative interne (NOIF) della FIGC vietano le multiproprietà per i club professionistici. Negli ultimi anni Lotito ha beneficiato di una deroga, ma ora dovrà vendere uno dei club che controlla. Attualmente, la proprietà della Salernitana è divisa in due. Il 50% è in mano alla società Morgenstern, a sua volta al 100% posseduta dalla Memini, il cui azionariato è suddiviso tra il cognato di Lotito, Marco Mezzaroma (55%), la sorella e moglie di Lotito, Cristina Mezzaroma (40%) e il padre, Gianni Mezzaroma (5%). L’altro 50% del club è della Omnia Service, il cui socio unico al 100% è Enrico Lotito, figlio di Claudio. Per le NOIF, Lotito dovrà vendere la Salernitana o la Lazio entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni vietate dalle norme che regolano le partecipazioni societarie.

Norme organizzative interne della F.I.G.C. 

Art. 16 bis
Partecipazioni societarie
1. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o
associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono
riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero
un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari
vincoli contrattuali.
3. L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito e comporta su deferimento della
Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. L’avvio
del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contributi federali, da revocarsi in caso
di pronuncia definitiva, favorevole alle società. Permanendo l’inosservanza del divieto di cui al
comma 1 alla scadenza del termine, annualmente fissato, per la presentazione della domanda di
iscrizione al campionato, le società oggetto di controllo non sono ammesse al Campionato di
competenza e decadono dai contributi federali.
4. Non si dà luogo alle sanzioni di cui al comma 3, qualora il controllo derivi da successione
mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei
soggetti interessati. Qualora sopravvengano, per i suddetti motivi, situazioni tali da determinare in
capo al medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima
categoria, i soggetti interessati dovranno darne immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine
entro i 30 giorni successivi.