Sassuolo-Pescara 0-3 a tavolino. Gli emiliani scivolano sulla PEC

domenico berardi-2Il Giudice sportivo ha sanzionato il Sassuolo con la sconfitta a tavolino (0 a 3) nella gara valida per la seconda giornata di Serie A, disputata domenica 28 agosto contro il Pescara. I neroverdi sono rei di aver schierato il neoacquisto Antonino Ragusa, nonostante il nominativo del calciatore non sia stato comunicato alla Lega, a mezzo PEC, entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara. La società emiliana, che aveva battuto sul campo per 2 a 1 gli abruzzesi, ha annunciato che presenterà ricorso formale, al fine di ripristinare il risultato conseguito sul campo.

IL COMUNICATO DELLA LEGA SERIE A – Il Giudice sportivo, letti gli atti relativi alla gara soc. Sassuolo e soc. Pescara; rilevato che la soc. Sassuolo ha utilizzato in campo (dal 65° al termine della gara) il calciatore Ragusa Antonino, tesserato in data 26 agosto 2016, il cui nominativo era stato inserito nella distinta di gara; considerato che l’inserimento di tale nominativo nell’elenco di 25 calciatori” non era stato trasmesso alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara, come tassativamente previsto dalla vigente normativa federale (CU 83/A del 20 novembre 2014), e che tale omissione comporta la sanzione della perdita della gara (ibidem n.9) ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) CGS, P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Sassuolo con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.

IL COMUNICATO DEL SASSUOLO – L’U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 24, pubblicato in data odierna dal Giudice Sportivo c/o Lega Nazionale Professionisti Serie A, con il quale è stata comminata alla scrivente la sanzione della sconfitta per 0-3 all’esito della gara Sassuolo-Pescara, preso atto delle motivazioni poste alla base del citato provvedimento, comunica di avere posto in essere, ritualmente e tempestivamente, ogni adempimento prescritto dai vigenti regolamenti per il tesseramento del calciatore Antonio Ragusa, ritenendo, pertanto, regolare l’impiego del predetto atleta nella partita in questione.

Considerato, comunque, che l’addebito mosso dal Giudice Sportivo riguarda un aspetto tecnico-informatico, comunica, altresì, di avere avviato le opportune verifiche finalizzate all’accertamento di quanto accaduto in relazione alla funzionalità del sistema informatizzato, ultimate le quali proporrà reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo per il ripristino del risultato conseguito sul campo.